Rapporti dormienti
Trasferimento somme/valori ed estinzione rapporto
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze con la Legge N. 266 del 23/12/05 (art 1, comma 345) e con il relativo Decreto di applicazione N. 116 del 22/06/07 entrato in vigore 17/08/07 ( G.U . serie generale n. 178 del 02/08/2007) ha disciplinato lo stato giuridico e la destinazione dei cosiddetti "rapporti dormienti" all'interno del sistema bancario nonché del comparto finanziario ed assicurativo.
Rapporti che rientrano nella normativa "rapporti dormienti"
Rientrano nel campo di applicazione del regolamento i seguenti rapporti contrattuali:
- deposito di somme di denaro, effettuato presso l'intermediario con l'obbligo di rimborso (es. conti correnti, libretti di risparmio nominativi e/o al portatore, certificati di deposito)
- deposito di strumenti finanziari in custodia ed amministrazione
- contratto di assicurazione di cui all'art.2, comma 1 del decreto legislativo 7 settembre 2005, nr.209, in tutti i casi in cui l'assicuratore si impegna al pagamento di una rendita o di un capitale al beneficiario a una data prefissata per i quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione né a debito, né a credito ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari (sono esclusi i rapporti con valore fino a 100 euro).
Di conseguenza le somme "dormienti" confluiranno in un apposito Fondo (gestito da una Commissione appositamente nominata con decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze) istituito per risarcire i risparmiatori vittime delle frodi finanziarie e da cui si attingerà anche per stabilizzare i precari della Pubblica Amministrazione. Le Banche sono tenute ad avvisare i propri Clienti titolari di un rapporto dormiente mediante invio di una raccomandata all'ultimo indirizzo conosciuto se il rapporto è nominativo e pubblicando l'elenco presso le proprie filiali e sul sito internet in caso di rapporti al portatore.
Cosa fare per interrompere la dormienza e quindi il trasferimento di liquidità
Il titolare di un deposito dormiente o un suo delegato regolarmente registrato dovrà entro 180 giorni dalla ricezione della raccomandata per i depositi nominativi, o dalla data di esposizione del presente avviso per i depositi al portatore, effettuare almeno un'operazione dispositiva o un movimento.
A titolo esemplificativo interrompono la dormienza: un versamento, un prelievo , una disposizione di pagamento oppure le richieste di continuazione del rapporto , variazione di residenza, carnet assegni, copia di documentazione bancaria , aggiornamento contabile.
Non interrompono la dormienza tutte le operazioni non disposte dal titolare o da suo delegato quali ad esempio il bonifico effettuato da un terzo.
Nel caso in cui il rapporto dormiente non venga movimentato si provvederà alla chiusura d'Ufficio del rapporto ed al trasferimento delle somme e dei valori al Fondo nei modi e nei termini previsti dalla normativa.
Il personale della Banca, presso tutti gli Sportelli del Gruppo Deutsche Bank, è a disposizione per ogni ulteriore informazione.
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