Deutsche Bank è vicina alle imprese colpite da calamità naturali
A testimonianza dell’attenzione verso il territorio e la propria Clientela, si informa che Deutsche Bank ha deciso di attivare diversi interventi straordinari di sostegno a favore dei clienti con sede legale/operativa nelle regioni e comuni colpiti da calamità naturali.
Sospensione rate mutui alle imprese (elenco località interessate e date degli eventi calamitosi)
Show content of Regione Marche - dal giorno 18 settembre 2024
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 21.09.2024, ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 18 settembre 2024, nel territorio della fascia costiera della Regione Marche.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 24.09.2024 - n. 1101 pubblicata sulla GU nr. 232 del 03.10.2024 ha disposto, all’art. 8, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini - dal giorno 17 settembre 2024
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 21.09.2024, ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno17 settembre 2024, nel territorio delle Province di Reggio Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forli-Cesena e di Rimini.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 21.09.2024 - n. 1100 pubblicata sulla GU nr. 227 del 27.09.2024 ha disposto, all’art. 8, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Citta metropolitana di Milano e province di Cremona e Mantova - dal 15 al 25 maggio 2024
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 07.08.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 201 del 28.08.2024, ha dichiarato, per 12 mesi dalla data di deliberazione, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nel territorio della città metropolitana di Milano e delle province di Cremona e di Mantova dal 15 al 25 maggio 2024.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 05.09.2024 - n. 1097 pubblicata sulla GU nr. 216 del 14.09.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Isola di Ischia (NA) - dal 26/11/2022
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 05.10.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 240 del 13.10.2023, ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 26.11.2022 hanno interessato il territorio dell’Isola di Ischia (NA).
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 27.11.2022, pubblicata sulla G.U. nr. 283 del 03.12.2022 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 26.11.2022 hanno interessato il territorio dell’isola di Ischia (NA).
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza Capo Dipartimento Protezione Civile nr. 948 del 30.11.2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 283 del 03.12.2022, ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
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Show content of Comuni del Piemonte - 29 e 30 giugno 2024
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 07.08.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 201 del 28.08.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 29 e 30 giugno 2024 nel territorio dei comuni di Balme, di Banchette, di Bardonecchia, di Busano, di Cafasse, di Cantoira, di Canischio, di Ceresole Reale, di Chialamberto, di Coassolo Torinese, di Corio, di Cuorgné, di Fiorano Canavese, di Forno Canavese, di Groscavallo, di Ingria, di Lemie, di Levone, di Locana, di Noasca, di Oulx, di Pessinetto, di Prascorsano, di Pratiglione, di Pertusio, di Ribordone, di Rivara, di Ronco Canavese, di Salassa, di Salerano Canavese, di Samone, di San Colombano Belmonte, di San Giorgio Canavese, di San Ponso, di Sparone, di Traves, di Usseglio, di Val di Chy, di Valperga, di Valprato Soana, di Vidracco, di Viù e di Vistrorio, della Città Metropolitana di Torino, dei comuni di Antrona Schieranco, di Bannio Anzino, di Calasca Castiglione, di Ceppo Morelli, di Cossogno, di Intragna, di Macugnaga, di Omegna, di Premeno, di San Bernardino Verbano, di Stresa, di Trasquera, di Vanzone con San Carlo, di Varzo, di Villadossola, della provincia del Verbano-Cusio-Ossola e dei comuni di Alagna Valsesia, di Alto Sermenza, di Campertogno, di Carcoforo, di Fobello, di Mollia, di Pila, di Piode, di Rassa, di Rimella, Scopa, della provincia di Vercelli.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 01.08.2024 - n. 1096 pubblicata sulla GU nr. 203 del 30.08.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Regione Veneto - dal 13 luglio al 6 agosto 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 07.08.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 201 del 28.08.2024 ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che dal 13 luglio al 6 agosto 2023 hanno interessato il territorio della Regione Veneto.
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 13.07.2023 al 06.08.2023 hanno interessato il territorio della regione Veneto.
In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 26 settembre 2023, n. 1025 pubblicata sulla GU nr. 232 del 04.10.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Show content of Province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia - dal 20 al 29 giugno 2024
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 07.08.2024, ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici nel territorio delle province di Bologna, di Forlì Cesena, di Modena, di Parma, di Piacenza e di Reggio Emilia nei giorni dal 20 al 29 giugno 2024.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 13.08.2024 - n. 1095 pubblicata sulla GU nr. 198 del 24.08.2024 ha disposto, all’art. 8, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona - dal 9 febbraio al 31 marzo 2024
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 03.07.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 163 del 13.07.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi dal 9 febbraio al 31 marzo 2024 nel territorio della Città metropolitana di Genova e delle Province di Imperia e di Savona.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 01.08.2024 - n. 1091 pubblicata sulla GU nr. 177 del 30.07.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Venezia, Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, Comune di Badia Polesine, Provincia di Rovigo e nei territori posti su entrambe le sponde dell’Adige, nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce - dal 15/5 al 4/6/2024
Il Consiglio dei Ministri, con (i) delibera del 03.07.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 163 del 13.07.2024, ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eventi meteorologici verificatisi nel territorio della Città metropolitana di Venezia, delle Province di Vicenza, di Verona, di Padova e di Treviso, del Comune di Badia Polesine, in Provincia di Rovigo e nel territorio in sinistra idrografica del fiume Adige, posto a valle del Comune di Badia Polesine (RO) fino alla foce, nei giorni dal 15 maggio al 4 giugno 2024 e con (ii) Delibera del 22 luglio 2024 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 179 del 1 agosto 2024 ha precisato che l'estensione territoriale dello stato di emergenza di cui alla sopracitata Delibera del 3 luglio 2024 ricomprende anche i territori posti su entrambe le sponde dell'Adige nel tratto a valle di Badia Polesine (RO) fino alla foce.
In esecuzione di tali delibere, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 30.07.2024 - n. 1093 pubblicata sulla GU nr. 186 del 09.08.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Regione autonoma Valle d’Aosta - 29 e 30 Giugno 2024
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 22.07.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 179 del 01.08.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eventi meteorologici di eccezionale intensità verificatisi nei giorni 29 e 30 Giugno 2024 nel territorio della Regione Autonoma Valle d’Aosta.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 01.08.2024 - n. 1094 pubblicata sulla GU nr. 187 del 10.08.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Provincia Belluno, di Treviso e di Venezia - dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 24.05.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 129 del 04.06.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 30 ottobre 2023 al 5 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Belluno, Treviso e Venezia.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 18.06.2024 - n. 1086 pubblicata sulla GU nr. 150 del 28.06.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (24.05.2025), una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino - a partire dal 16.05.2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 06.05.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 113 del 16.06.2024 ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi a partire dal 16.05.2023 nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
L’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 12.06.2023 - n. 1002 pubblicata sulla GU nr. 141 del 19.06.2023 ha disposto, all’art. 10, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (25.05.2025) - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze - dal 15 al 17 maggio 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 06.05.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 143 del 20.06.2024 ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 15 al 17 maggio 2023 nel territorio dei Comuni di Firenzuola, di Marradi, di Palazzuolo sul Senio e di Londa della città Metropolitana di Firenze.
L’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 05.06.2023 - n. 1000 pubblicata sulla GU nr. 136 del 13.06.2023 ha disposto, all’art. 11, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (15.04.2025) - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Provincia di Brescia - dal 20 ottobre al 10 novembre 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 15.04.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 99 del 29.04.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 20 ottobre al 10 novembre 2023 nel territorio della Provincia di Brescia.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 09.05.2024 - n. 1083 pubblicata sulla GU nr. 114 del 17.05.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (15.04.2025) - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Città metropolitana di Genova e provincia della Spezia - dal 23 ottobre al 6 novembre 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 11.03.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 77 del 02.04.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 23 ottobre al 6 novembre 2023 nel territorio della Città metropolitana di Genova e della Provincia della Spezia.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 28.03.2024 - n. 1082 pubblicata sulla GU nr. 82 del 08.04.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - dal 24 ottobre al 5 novembre 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 15.02.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 50 del 29.02.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 24 ottobre al 5 novembre 2023 nel territorio della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 13.03.2024 - n. 1079 pubblicata sulla GU nr. 70 del 23.03.2024 ha disposto, all’art. 9, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o, nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni interessati dagli eccezionali eventi meteo, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari - fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza come nel caso dei terreni agricoli - una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Province di Catania, Messina, Palermo e Trapani - dal 23 luglio 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 26.02.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 55 del 06.03.2024 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza dei gravi incendi e dell’eccezionale ondata di calore che a partire dal 23 luglio 2023 hanno interessato il territorio delle province di Catania, di Messina, di Palermo e di Trapani.
In esecuzione di tale delibera, l’Ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 13.03.2024 - n. 1078 pubblicata sulla GU nr. 70 del 23.03.2024 ha disposto, all’art. 5, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici distrutti o resi inagibili anche parzialmente ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino alla ricostruzione, all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale, “compatibilmente all’operatività dei medesimi istituti”.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023
Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 16.01.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 24 del 30.01.2024, ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi nei giorni dal 23 ottobre 2023 ai primi giorni del mese di novembre 2023 nel territorio delle province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna e Ravenna.
In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 12 febbraio 2024, n. 1070 pubblicata sulla GU nr. 45 del 23.02.2024 ha disposto, all’art. 10, che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, o nel caso dell’agricoltura, svolta nei terreni franati o alluvionati, previa presentazione di autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, come nel caso dei terreni agricoli, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale.
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Show content of Territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forli-Cesena - 18.09.2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 21.10.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 259 del 05.11.2024 ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forli-Cesena.
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 03.11.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 266 del 14.11.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eventi sismici verificatisi il giorno 18 settembre 2023 nel territorio dei Comuni di Brisighella in Provincia di Ravenna, di Castrocaro Terme e Terra del Sole, di Modigliana, di Predappio, di Rocca San Casciano e di Tredozio in Provincia di Forli-Cesena.
In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 27 novembre 2023, n. 1042 pubblicata sulla GU nr. 284 del 05.12.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui mutui ipotecari e chirografari relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), svolte nei medesimi edifici, ottengono dalle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni.
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Show content of Territorio di Cuneo - giorno 06.07.2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 07.08.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 201 del 28.08.2024 ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che il giorno 6 luglio 2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo.
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che il giorno 06.07.2023 hanno interessato il territorio della provincia di Cuneo.
In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 5 settembre 2023, n. 1019 pubblicata sulla GU nr. 216 del 15.09.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Show content of Regione Lombardia - dal 04.07.2023 al 31.07.202
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 07.08.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 201 del 28.08.2024, ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che a partire dal 4 al 31 luglio 2023 hanno interessato il territorio della Regione Lombardia.
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 04.07.2023 al 31.07.2023 hanno interessato il territorio della regione Lombardia.
In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 27 settembre 2023, n. 1026 pubblicata sulla GU nr. 234 del 06.10.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.
Show content of Sospensione rate mutui causa alluvione Emilia-Romagna
1. Misura di sospensione rate dei mutui immobili danneggiati fino al 04.05.2025
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) dell'8 maggio 2023, n. 992. in GU nr. 110 del 12.05.2023, modificato dall’art. 8 Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) del 14.06.2023, in GU nr. 141 del 19.06.2023.
È ammessa la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito dello stato di emergenza collegato alle avverse condizioni meteorologiche per il territorio delle province di:
- Reggio-Emilia
- Modena
- Bologna
- Ferrara
- Ravenna
- Forlì-Cesena
- Rimini
L’Art. 11 dell’Ordinanza (“Sospensione dei mutui”) ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, in cui erano gestite attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), abbiano il diritto di chiedere alle banche una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell’immobile.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, nr. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. La scadenza massima dei termini di sospensione delle rate è il 04.05.2025, data di cessazione dello stato di emergenza, così come prorogato ai sensi della delibera del Consiglio dei Ministri del 20.03.2024, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale nr. 76 del 30.03.2024.
Il tuo gestore di fiducia può assisterti per approfondimenti e per richiedere l’adesione all’iniziativa.
2. Misura di sospensione rate dei mutui e finanziamenti dal 1° maggio 2023 sino al 30 giugno 2023
Decreto Legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito con modifiche nella legge 31.07.2023 n. 100
L’art. 11 dispone la misura di sospensione di due mesi, cioè dal 1° maggio 2023 sino al 30 giugno 2023 delle rate dei mutui e dei finanziamenti di qualsiasi genere per le società e le imprese che avevano la sede legale o operativa, o unità locali nei territori citati alla data del 1° maggio 2023.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate può essere presentata fino al 30.09.2023.
Lo stato di emergenza collegato alle avverse condizioni meteorologiche riguarda il territorio delle province di:
- Reggio-Emilia
- Modena
- Bologna
- Ferrara
- Ravenna
- Forlì-Cesena
- Rimini
- la Città metropolitana di Firenze
- altri Comuni della Provincia di Pesaro e Urbino indicati nell'allegato 1 al DL medesimo.
Il tuo gestore di fiducia può assisterti per approfondimenti e per richiedere l’adesione all’iniziativa.
3. Misura di sospensione rate dei mutui immobili danneggiati fino al 25.05.2024
Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile (OCDPC) 12 giugno 2023, n. 1002. in GU nr. 141 del 19.06.2023.
È ammessa la sospensione del pagamento delle rate dei mutui a seguito dello stato di emergenza collegato alle avverse condizioni meteorologiche nel territorio dei Comuni di Fano, di Gabicce Mare, di Monte Grimano Terme, di Montelabbate, di Pesaro, di Sassocorvaro Auditore e di Urbino della provincia di Pesaro e Urbino.
L’Art. 10 dell’Ordinanza (“Sospensione dei mutui”) ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati, in cui erano gestite attività di natura commerciale ed economica (anche agricola), abbiano il diritto di chiedere alle banche una sospensione delle rate dei mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata o della sola quota capitale fino all'agibilità o all'abitabilità dell’immobile.
La richiesta di sospensione del pagamento delle rate può essere presentata fino al 30.09.2023, accompagnata da autocertificazione del danno subito, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni. La scadenza massima dei termini di sospensione delle rate è il 25.05.2024, data di cessazione dello stato di emergenza.
Il tuo gestore di fiducia può assisterti per approfondimenti e per richiedere l’adesione all’iniziativa.
Show content of Regione autonoma Friuli Venezia Giulia - dal 13.07.2023 al 06.08.2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 07.08.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 202 del 29.08.2024 ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 13.07.2023 al 06.08.2023 hanno interessato il territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici che, a partire dal 13.07.2023 al 06.08.2023 hanno interessato il territorio della regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 15 settembre 2023, n. 1023 pubblicata sulla GU nr. 225 del 26.09.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.
Show content of Provincia di Macerata - dal giorno 15 settembre 2022
Il Consiglio dei Ministri, con Delibera del 28 agosto 2023 - pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 7 settembre 2023 ha prorogato di ulteriori 12 mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal giorno 15 settembre 2022 in parte del territorio delle Province di Ancona e Pesaro-Urbino e nel territorio dei comuni ricadenti nella parte settentrionale della provincia di Macerata, limitrofi alla provincia di Ancona, nonché nel territorio dei comuni di Camerino, di Montecassiano e di Treia, in provincia di Macerata”.
Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.
Show content of Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena - dal 22 al 27 Luglio 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 22.07.2024, pubblicata sulla G.U. nr. 180 del 02.08.2024 ha prorogato per 12 mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatesi dal 22 al 27 Luglio 2023 nel territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 28.08.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 210 del 08.09.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi nei giorni dal 22.07.2023 al 27.07.2023 hanno interessato il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena.
In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 15 settembre 2023, n. 1022 pubblicata sulla GU nr. 225 del 26.09.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.
Show content of Province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia, Prato, Massa Carrara e di Lucca - dal giorno 2 novembre 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 03.11.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 265 del 13.11.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi a partire dal giorno 2 novembre 2023 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa, Pistoia e Prato.
Il Consiglio dei Ministri, con delibera 05.12.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 295 del 19.12.2023, ha esteso gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 03.11.2023 al territorio delle Province di Massa Carrara e di Lucca in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni metereologiche verificatesi a partire dal 29 Ottobre 2023;
In esecuzione di tali delibere, l’ordinanza del Capo Dipartimento Protezione Civile (OCDPC) del 5 novembre 2023, n. 1037 pubblicata sulla GU nr. 264 del 11.11.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
Per maggiori approfondimenti, contatta il tuo Gestore di fiducia.
Show content of Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino - 13 agosto 2023
Il Consiglio dei Ministri, con delibera del 23.09.2023, pubblicata sulla G.U. nr. 258 del 04.11.2023 ha dichiarato lo stato di emergenza della durata di 12 mesi in conseguenza degli eccezionali eventi metereologici verificatisi il giorno 13 agosto 2023 nel territorio del Comune di Bardonecchia della Città metropolitana di Torino.
In esecuzione di tale delibera, l’ordinanza del OCDPC del 9 novembre 2023, n. 1038 pubblicata sulla GU nr. 269 del 17.11.2023 ha disposto che i soggetti titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica (anche agricola) svolte nei medesimi edifici, hanno diritto di chiedere alle banche e intermediari finanziari, fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza, una sospensione delle rate dei medesimi mutui, optando tra la sospensione dell'intera rata e quella della sola quota capitale. La richiesta di sospensione del pagamento delle rate deve essere accompagnata da autocertificazione del danno subito, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.
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